StatutoTitolo VI

Art. 90

In vigore dal 5 nov 1890
Fra il nuovo consiglio di amministrazione della cassa e la congregazione di carità saranno presi accordi circa gl'impiegati che prestano attualmente la loro opera promiscuamente alle diverse istituzioni amministrate dalla detta congregazione. Il concordato dovrà essere sottomesso alla cognizione ed approvazione dell'autorità tutoria provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-90

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