Statuto
Art. 74
In vigore dal 5 nov 1890
Per la validità delle tornate della commissione è necessario l'intervento oltre del presidente, di almeno due membri, uno dei quali sia estraneo al consiglio di amministrazione.
Questa condizione non sarà richiesta in una seconda convocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-74