Statuto

Art. 70

In vigore dal 5 nov 1890
A formare la commissione di scrutinio il consiglio comunale nominerà a maggioranza di voti assoluta sei delegati fra i proprietari, industrianti, commercianti e maggiori depositanti della cassa, godenti diritti civili e politici, ed altrettanti ne nominerà il consiglio di amministrazione della cassa. I dodici delegati dureranno in ufficio due anni e sono rieligibili. Essi prestano l'opera loro per turno bimensile stabilito annualmente dal presidente e gratuitamente. Durante il loro turno non possono contrarre obbligazioni con la cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo