Statuto
Art. 70
In vigore dal 5 nov 1890
A formare la commissione di scrutinio il consiglio comunale nominerà a maggioranza di voti assoluta sei delegati fra i proprietari, industrianti, commercianti e maggiori depositanti della cassa, godenti diritti civili e politici, ed altrettanti ne nominerà il consiglio di amministrazione della cassa.
I dodici delegati dureranno in ufficio due anni e sono rieligibili.
Essi prestano l'opera loro per turno bimensile stabilito annualmente dal presidente e gratuitamente. Durante il loro turno non possono contrarre obbligazioni con la cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-70