StatutoCapo II

Art. 20

In vigore dal 19 set 1890
L'opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore nei casi preveduti dall' della legge sulle casse di risparmio, deve esser fatta per atto d'usciere, a meno che il consiglio di amministrazione non consenta che sia ricevuta per semplice iscrizione nel registro della cassa sottoscritta dall'opponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-20

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