Statuto›Capo II
Art. 22
In vigore dal 19 set 1890
I versamenti e i rimborsi in conto corrente fruttifero non potranno essere inferiori a L. 100. I prelevamenti saranno fatti mediante assegni tratti dal depositante, da un suo mandatario o dalla persona indicata nell'atto del deposito. Gli assegni a vista non potranno essere maggiori di L. 10,000; per le somme non eccedenti la somma di L. 30,000 occorre un preavviso di 5 giorni; questo sarà di giorni 10 trattandosi di somma maggiore.
Il consiglio di amministrazione potrà in condizioni speciali ridurre i termini dei preavvisi o permettere l'assegno a vista per maggior somma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-22