Statuto›Capo II
Art. 17
In vigore dal 19 set 1890
Gli analfabeti, per ottenere i rimborsi, dovranno presentare alla cassa due testimoni degni di fede che attesteranno con la firma il pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-17