Statuto›Capo II
Art. 16
In vigore dal 19 set 1890
I rimborsi si otterranno mediante la semplice esibizione del libretto, quando questo sia al portatore, o nominativo, ma pagabile al portatore, e dal titolare o dal suo legittimo rappresentante quando il libretto sia nominativo. Pei rimborsi fino a lire 50, l'esibitore si presumerà legittimo rappresentante dell'intestatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-16