StatutoCapo II

Art. 11

In vigore dal 19 set 1890
Il depositante potrà richiedere un libretto al portatore con indicazione del suo nome o senza. Non potrà essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una medesima persona. I direttori di pubblici stabilimenti, d'istituti di opifici e i tutori potranno aprire più di un libretto, quando sia provato che i libretti sieno destinati a persone da loro dipendenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-11

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