Statuto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 19 set 1890
La cassa potrà emettere libretti pel piccolo risparmio a favore degli operai, dei domestici, degli studenti e dei ricoverati negli orfanotrofi ed altri istituti di beneficenza per una somma complessiva massima uguale al 5 % dei depositi ordinari e sopra speciali determinazioni del consiglio di amministrazione. Ciascuno di tali libretti non oltrepasserà le L. 500. Tali libretti saranno personali ed inalienabili e potranno emettersi per versamenti da L. 0.50 in su in moneta o col deposito di francobolli postali. Ogni versamento non potrà eccedere le L. 20.
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