Statuto›Capo II
Art. 15
In vigore dal 19 set 1890
I rimborsi vengono fatti a vista fino a L. 250. Per somme maggiori è necessario il preavviso di 5 giorni fino a L. 500; di 10 sino alle L. 1,000; di 30 giorni fino alle L. 3,000. Tale gradazione non potrà essere pregiudicata con domande parziali replicate entro i termini, salvo le dispense che per motivi di urgenze personali, verrebbero accordate dal consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-15