StatutoCapo II

Art. 19

In vigore dal 19 set 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto nominativo, al portatore, o nominativo ma pagabile al portatore, si seguiranno le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887 sulla emissione, in caso di perdita dei duplicati di titoli rappresentativi dei depositi bancari. Il consiglio di amministrazione, pei libretti al portatore smarriti, può dispensare il chiedente dall'indicazione del numero. Quando il credito complessivo risultante dal libretto non superi le L. 100, i termini stabiliti dall'anzidetta legge saranno ridotti alla metà ed il consiglio di amministrazione potrà disporre il rilascio di un duplicato sopra semplice malleveria di persona benvista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-19

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