StatutoCapo II

Art. 18

In vigore dal 19 set 1890
I libretti nominativi si trasferiscono con le norme del diritto comune, o previa una doppia dichiarazione fatta nei registri della cassa dal cedente e dal cessionario che la firmeranno. Quelli al portatore, anche con designazione di persone, si trasferiscono mediante la semplice tradizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-18

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