Statuto›Capo II
Art. 23
In vigore dal 19 set 1890
Gl'interessi sulle somme depositate a conto corrente dovranno essere sempre al di sotto di quelli che si corrispondono sui depositi a risparmi ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-23