Statuto›Capo II
Art. 25
In vigore dal 19 set 1890
La cassa potrà ricevere per custodia depositi di titoli di credito, di oggetti preziosi e sete greggie contro provvigione in misura proporzionale al valore dichiarato.
Risponderà pei depositi non oltre il valore attribuito dal depositante e mai pei casi di forza maggiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-25