StatutoCapo II

Art. 30

In vigore dal 19 set 1890
I fabbricati esistenti sugli immobili offerti in ipoteca debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio presso una società notoriamente solvibile e nella polizza di assicurazione devesi aggiungere la clausola che la sicurtà s'intende operativa anche nell'interesse della cassa di risparmio.
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