Statuto›Capo II
Art. 32
In vigore dal 19 set 1890
Gli ordini in derrate contro i quali si fanno delle anticipazioni debbono portare due firme inclusa quella dell'accettante. Tali operazioni non potranno eccedere il 5% dei depositi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-32