Statuto›Capo II
Art. 36
In vigore dal 19 set 1890
Potrà sempre procedersi alla vendita dei titoli, crediti e valori acquistati come sopra a titolo d'impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-36