Statuto›Capo II
Art. 40
In vigore dal 19 set 1890
Qualora i titoli dati in pegno andassero soggetti ad una diminuzione di valore non inferiore al 5 %, chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà rimborsare parte della somma ricevuta o fornire un supplemento di garenzia per reintegrare quella già data.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-40