Statuto›Capo II
Art. 42
In vigore dal 19 set 1890
Per le sovvenzioni sopra pegno di oggetti preziosi si seguono le stesse norme stabilite per le anticipazioni sopra deposito di titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-42