Statuto›Capo III
Art. 46
In vigore dal 19 set 1890
L'ufficio dei membri del consiglio sarà gratuito; il direttore è stipendiato. Essi contraggono pel fatto proprio le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto, ma non rispondono per le operazioni devolute agli amministratori e direttori delle succursali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-46