StatutoCapo III

Art. 46

In vigore dal 19 set 1890
L'ufficio dei membri del consiglio sarà gratuito; il direttore è stipendiato. Essi contraggono pel fatto proprio le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto, ma non rispondono per le operazioni devolute agli amministratori e direttori delle succursali.
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