StatutoCapo III

Art. 51

In vigore dal 19 set 1890
Il presidente o chi ne fa le veci, firma la corrispondenza ufficiale, regola le sedute del consiglio ed ha facoltà di riunirlo straordinariamente tutte le volte che lo creda necessario. Egli ha insieme col direttore la firma degli atti, salvo quanto è stabilito pel direttore e per l'amministratore di turno. Rappresenta col direttore l'istituto tanto in giudizio che innanti ai terzi.
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