Statuto›Capo III
Art. 47
In vigore dal 19 set 1890
Non possono essere eletti amministratori o direttori della cassa di risparmio coloro che amministrano banche o società per azioni. Gli amministratori o il direttore che accetteranno l'amministrazione di banche o società come sopra s'intenderanno decaduti di pieno diritto dall'ufficio di amministratori o direttori. Tale divieto non si estende agli amministratori degli istituti di emissione.
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