Statuto›Capo III
Art. 49
In vigore dal 19 set 1890
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) nomina il direttore e tutto il personale d'ufficio;
b) stabilisce le spese di amministrazione;
c) compila i regolamenti interni e di servizio;
d) determina la misura degli interessi attivi e passivi;
e) vigila l'andamento del servizio stabilendo tra i suoi membri un turno mensile di assistenza agli uffici;
f) eseguisce le verifiche di cassa e cura la pubblicazione periodica delle situazioni dell'istituto;
g) istituisce succursali e nomina le commissioni amministrative delle succursali stesse;
h) stabilisce i vari turni per la composizione del comitato di sconto;
i) esercita tutte le attribuzioni amministrative od altre non affidate col presente statuto;
k) può fare speciali delegazioni al direttore, il quale in tali casi ne assumerà la esclusiva responsabilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-49