StatutoCapo II

Art. 41

In vigore dal 19 set 1890
Se alla scadenza la somma sovvenuta non venga restituita e se in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garenzia, la cassa potrà, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notaio i valori ricevuti in pegno sino alla somma del suo credito per capitali, interessi e spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo