Statuto›Capo II
Art. 41
In vigore dal 19 set 1890
Se alla scadenza la somma sovvenuta non venga restituita e se in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garenzia, la cassa potrà, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notaio i valori ricevuti in pegno sino alla somma del suo credito per capitali, interessi e spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-41