Statuto›Capo II
Art. 38
In vigore dal 19 set 1890
Gli acquisti di azioni delle ferrovie del regno non dovranno eccedere il 5 % dei depositi: pari limite è prescritto per l'acquisto di obbligazioni circolanti emesse dal comune e dalla provincia di Messina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-38