StatutoCapo II

Art. 38

In vigore dal 19 set 1890
Gli acquisti di azioni delle ferrovie del regno non dovranno eccedere il 5 % dei depositi: pari limite è prescritto per l'acquisto di obbligazioni circolanti emesse dal comune e dalla provincia di Messina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo