StatutoCapo II

Art. 39

In vigore dal 19 set 1890
Le anticipazioni sopra deposito di titoli e valori saranno fatte nella misura dei quattro quinti del loro costo al prezzo della giornata ed avranno la durata di 6 mesi. Potranno essere rinnovate. Non sarà tenuto conto del maggior prezzo al di sopra del valore nominale che non sia quello risultante da un corso medio di due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-39

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