Statuto›Capo II
Art. 29
In vigore dal 19 set 1890
La durata di ciascun mutuo non deve superare il limite di anni 10.
Pei mutui che abbiano durata maggiore di 3 anni è stabilito il rimborso col sistema delle annualità fisse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-29