StatutoCapo II

Art. 29

In vigore dal 19 set 1890
La durata di ciascun mutuo non deve superare il limite di anni 10. Pei mutui che abbiano durata maggiore di 3 anni è stabilito il rimborso col sistema delle annualità fisse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-29

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