Statuto›Capo II
Art. 28
In vigore dal 19 set 1890
L'ammontare di ciascun mutuo non deve eccedere la metà del valore degli immobili ipotecati netto dei pesi afficienti dei tributi e di altri debiti ipotecari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-28