Statuto›Capo II
Art. 26
In vigore dal 19 set 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti:
a) Mutui contro ipoteca o acquisto di crediti ipotecarii;
b) Mutui o acquisto di crediti contro comuni, provincie, ed altre pubbliche amministrazioni;
c) Anticipazioni contro ordini in derrate accettati;
d) Acquisto di stabili nei casi consentiti dalla legge 15 luglio 1888;
e) Esercizio dei magazzini generali e del punto franco in Messina;
f) Sconto di cambiali ed altri effetti commerciali;
g) Sconto di cedole di rendita, di titoli e valori di cui può farsi l'acquisto giusta il presente statuto;
h) Acquisto di buoni del tesoro;
i) Acquisto e riporto di titoli del debito dello Stato; di obbligazioni garantite dal medesimo, di cartelle fondiarie, emesse da istituti nazionali e di azioni della Banca Nazionale.
Non potranno mai praticarsi riporti se non in casi speciali e colle norme e sostanziali prescritte dal codice di commercio e sempre per un prezzo di punti 5 al di sotto del corso della giornata;
k) Acquisto d'azioni delle ferrovie del Regno e di obbligazioni circolanti emesse dal comune e dalla provincia di Messina;
l) Anticipazione anche colla forma di conto corrente contro pegno di titoli della natura di quelli indicati alle lettere i) k) e di oggetti preziosi; o contro note di pegno dei magazzini generali o del punto franco di Messina, riferentesi a merci non deperibili, nè facilmente deprezzabili tali che risulteranno dall'elenco che stabilirà il consiglio, o contro titoli e valori indicati agli alinea i) k);
m) Compra e vendita di divisa estera;
n) Conversione dei libretti di deposito a risparmio in libretti pensione;
o) La cassa fino alla concorrenza di un fondo massimo uguale al 2 % del fondo di riserva continuerà ad esercitare il credito popolare:
A) Mediante i prestiti cambiari sulla probità personale;
B) Facilitando ai piccoli esercenti d'industrie l'acquisto di materie prime e degli istrumenti da lavoro col sistema dei rimborsi settimanali;
p) Compartecipare in associazioni cooperative legalmente costituite per assumere intraprese di lavori e di costruzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-26