Statuto›Capo II
Art. 24
In vigore dal 19 set 1890
I buoni-cassa si emetteranno con scadenze non minori di 3 mesi.
Saranno firmati dal presidente o da chi per lui, dal direttore, dal cassiere e dall'impiegato del carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-24