Art. 23
StatutoCapo II

Art. 23

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In vigore dal 19 set 1890
Gl'interessi sulle somme depositate a conto corrente dovranno essere sempre al di sotto di quelli che si corrispondono sui depositi a risparmi ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-23