StatutoCapo II

Art. 9

In vigore dal 19 set 1890
Il libretto deve contenere le indicazioni necessarie per riconoscere la persona del depositante. Esso verrà autenticato colle firme del presidente del consiglio di amministrazione o di un suo delegato, del direttore e del cassiere. I singoli versamenti verranno accertati colle firme del cassiere e del contabile; i rimborsi col solo visto del contabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-9

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