Statuto›Capo II
Art. 8
In vigore dal 19 set 1890
Ad ogni depositante sarà aperto un conto speciale sui registri della cassa e rimesso un libretto nominativo nel quale, come sul registro, verranno notati il primo deposito ed i successivi, il capitalizzarsi degli interessi, le domande di rimborso, i pagamenti, i vincoli richiesti dal depositario e le mutazioni di persona legalmente giustificate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-8