Statuto›Capo I
Art. 3
In vigore dal 19 set 1890
La cassa, ricevendo in deposito i piccoli risparmi, non che le somme in conto corrente, e praticando i correlativi impieghi, si propone di destinare gli utili netti di ogni esercizio ai fini stabiliti dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-3