Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 19 set 1890
Svincolando il municipio di Messina dalla sua garanzia statutaria di L. 20,000, l'attuale patrimonio della cassa rimane costituito come fondo di riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-2