Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 19 set 1890
Non sono dovuti interessi quando il ritiro del capitale avviene infra i 30 giorni dal primo deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-7