Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 19 set 1890
Sui depositi a risparmio verrà corrisposto un interesse netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile la cui ragione sarà determinata dal consiglio d'amministrazione.
Variandone il saggio, il pubblico dovrà esserne avvisato 10 giorni prima dell'attuazione. Le frazioni di lira non portano interesse.
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