Statuto›Capo II
Art. 6
In vigore dal 19 set 1890
Al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, gl'interessi fanno cumulo fruttifero insieme al capitale. Se richiesti, potranno essere liquidati e pagati a dette scadenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-6