StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 19 set 1890
La cassa riceve in deposito, a titolo di risparmio, somme non inferiori a lira una, nè superiori alle L. 3000. L'eccedenza non godrà che l'interesse stabilito pei conti correnti a vista. I singoli versamenti dovranno essere non inferiori a lira una, nè per somma maggiore di L. 1000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo