Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 19 set 1890
La cassa riceve in deposito, a titolo di risparmio, somme non inferiori a lira una, nè superiori alle L. 3000. L'eccedenza non godrà che l'interesse stabilito pei conti correnti a vista. I singoli versamenti dovranno essere non inferiori a lira una, nè per somma maggiore di L. 1000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3886#art-s-4