Statuto›Titolo XII
Art. 76
In vigore dal 7 ott 1890
Ogni versamento sui libretti personali non può essere inferiore a L. 150, fuorchè si tratti di società di mutuo soccorso, dalle quali possono esser ricevute somme anche minori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-76