Statuto›Titolo XII
Art. 75
In vigore dal 7 ott 1890
I libretti personali sono concessi a chi ne faccia domanda da esso sottoscritta; ma quando tali libretti riguardino i corpi morali, minori, società legalmente costituite, o altre persone o cause privilegiate, dovranno concorrere tanto all'atto del deposito, quanto a quello della restituzione, tutte le formalità e garanzie legali.
Trattandosi di vincoli, pegni e sequestri relativi a questi libretti, si osserveranno le disposizioni degli della legge 15 luglio 1888.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-75