Statuto›Titolo XII
Art. 80
In vigore dal 7 ott 1890
Per le restituzioni delle somme inscritte nei libretti personali, è necessaria una disdetta di giorni 21 fino a L. 3,000; li 4 settimane fino a L. 5,000; e di 6 settimane per le somme maggiori. In ogni caso la ritenuta del frutto a favore della cassa sarà sempre di soli giorni 21. Gli acconti che non superano L. 100 si pagano a vista.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-80