Statuto›Titolo XII
Art. 85
In vigore dal 7 ott 1890
Per le restituzioni delle somme depositate sui libretti speciali si applicherà l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-85