Statuto›Titolo XII
Art. 89
In vigore dal 7 ott 1890
Nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di qualsiasi libretto, si applicheranno le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715, ad eccezione di quella () che concerne l'indicazione del numero del libretto perduto, la quale potrà essere omessa nella denunzia da farsi alla cassa; e salvo per i libretti al portatore e per quelli speciali che rappresentino un capitale non superiore alle lire cento; per i quali tenuto fermo l'obbligo delle denunzie e delle pubblicazioni, potrà prescindersi dalla formalità del decreto giudiziale e potranno restringersi i termini di cui in detta legge, secondochè volta per volta sarà stabilito con deliberazione del consiglio. Le spese necessarie per le denunzie e le pubblicazioni che riguardino libretti contenenti non più di lire cento saranno a carico della cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-89