Statuto›Titolo XII
Art. 86
In vigore dal 7 ott 1890
I libretti speciali costituiscono di fronte alla cassa debitrice un titolo di credito nominativo e personale a favore di coloro nel cui nome sono intestati. Non sono vincolabili, nè trasmessibili tranne che per successione.
Il successore dovrà far voltare il libretto in nome proprio giustificando al tempo stesso di appartenere ad una delle classi indicate all'; altrimenti il libretto verrà cambiato d'ufficio in un libretto ordinario con effetto, in quanto al saggio degl'interessi, dal giorno della morte del titolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-86