Statuto›Titolo XII
Art. 81
In vigore dal 7 ott 1890
Il libretti speciali sono nominativi e personali e si rilasciano a coloro che provino, nei modi stabiliti dal regolamento, di appartenere ad una delle seguenti classi: domestici, artigiani, operai che attendono a lavori manuali o prestano servizio ad opera o a giornata - insegnanti elementari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-81