Statuto›Titolo XII
Art. 77
In vigore dal 7 ott 1890
Il massimo accettato sui libretti personali non può eccedere le L. 15,000 per quelli spettanti a cause o persone privilegiate menzionate nell', e in nessun caso e per nessun titolo ne potrà essere emesso più di uno sotto il medesimo nome. Per i libretti personali concessi ad altre persone, si applicano le disposizioni prescritte all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-77