Statuto›Titolo XII
Art. 74
In vigore dal 7 ott 1890
I libretti personali costituiscono di fronte alla cassa debitrice un titolo di credito nominativo a favore di coloro nel cui nome sono rilasciati. Sono trasmissibili e vincolabili nei modi ammessi dalla legge. La cassa riconosce per proprietari dei detti libretti soltanto i titolari dei medesimi o loro aventi causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-74