Statuto›Titolo XII
Art. 71
In vigore dal 7 ott 1890
I libretti ordinari sono al portatore, comunque contraddistinti da un nome indicato dal depositante, e si cedono colla semplice tradizione. Essi sono pagabili a chiunque ne sia l'esibitore; il quale firma il ritiro, o dichiara il proprio nome al cassiere perché sia annotato nel registro dei rimborsi.
Quanto alle opposizioni alla riscossione di tali libretti si osserveranno le disposizioni dell' della legge 15 luglio 1888.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3881#art-s-71