StatutoTitolo XII

Art. 66

In vigore dal 7 ott 1890
Il conto dei frutti si fa al 31 dicembre di ogni anno; e considerandoli come un nuovo deposito, si riuniscono al capitale e divengono essi pure fruttiferi, salvo le limitazioni indicate in appresso. Alla fine del mese di gennaio dovranno essere mostrate ai creditori che le domandino, le liquidazioni dei loro conti.
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